La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un obbligo cui è sottoposto il datore di lavoro: il decreto legislativo 81/2008 le dedica la sezione II del capo III.
La compilazione del DVR viene effettuata dopo un’adeguata valutazione dei rischi, sempre in carico al datore di lavoro.
La valutazione dei rischi è stata pensata dal legislatore per formulare un elenco completo dei rischi cui possono incorrere i lavoratori nei luoghi aziendali, così da poter adottare le misure di prevenzione e protezione adeguate.
Cos’è il DVR?
Il DVR è un prezioso strumento per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La legge ha imposto il Documento di Valutazione dei Rischi a tutte le aziende, anche con un solo lavoratore, come mezzo per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e tutelare la salute dei lavoratori.
È il documento che dimostra l’avvenuta valutazione dei rischi legata alle attività aziendali. Deve essere consegnato agli organi di controllo qualora ne facciano richiesta o in caso di ispezioni.
Aggiornamento del DVR
Una volta redatto, il DVR deve essere rivisto periodicamente e aggiornato in caso di sostanziali modifiche al processo produttivo o agli ambienti di lavori tali da avere una ricaduta sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Inoltre il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere modificato e sostituito con il nuovo nei casi in cui gli infortuni subiti dai lavoratori dovessero essere frequenti e rilevanti.
In caso di rielaborazione del DVR, devono essere riviste e aggiornate anche le misure di prevenzione e protezione.
Cosa deve contenere il DVR
Il DVR, come stabilito dall’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, deve avere data certa e contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e un’indicazione dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo;
- le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere;
- i nominativi dei seguenti ruoli: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- le mansioni che espongono i lavoratori a specifici rischi e che richiedono una specifica esperienza, capacità professionale nonché un’adeguata formazione e addestramento.
Sanzioni per mancata o incompleta redazione del DVR
Esistono diversi enti preposti al controllo del DVR (Inail, Inps e Asl, per citare alcuni) e che possono addebitare sanzioni in caso di mancata o incompleta redazione del Documentazione Valutazione dei Rischi.
Le sanzioni vanno da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro a carico del datore di lavoro. Sono previste anche pene detentive fino a 8 mesi.
Ma non è tutto: la mancata redazione del Documento, se reiterata, può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.
[…] occasione della redazione del DVR, spetta al datore di lavoro compiere un’analisi delle postazioni lavorative per evidenziare […]