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  • RSPP: quali sono i suoi obblighi?

    RSPP: quali sono i suoi obblighi?

    Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura obbligatoria in azienda così come stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (d. lgs. 81/08).

    Il d. lgs. 81/08 all’art. 2 comma 1 lettera f) definisce così il RSPP:

    Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

    Sono 3 gli articoli nel Testo Unico sulla Sicurezza in cui sono presenti le direttive inerenti al RSPP.

    Articolo 33 – RSPP

    L’articolo “Compiti del servizio di prevenzione e protezione” In questo articolo sono elencati gli obblighi del RSPP, vale a dire:

    • individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi
    • individuazione delle misure di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro
    • elaborazione delle misure preventive e protettive nonché dei sistemi di controllo delle misure adottate
    • elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali
    • elaborazione di proposte di programmi di formazione e informazione per i lavoratori

    Articolo 34 – RSPP

    L’articolo “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi” stabilisce che il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 5.

    Ovviamente, anche se è il datore di lavoro a ricoprire il ruolo di RSPP è obbligato alla formazione specifica e agli aggiornamenti ogni 5 anni.

    Altro obbligo del datore è di informare il RSL (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) della presa dell’incarico di RSPP.

    Articolo 35 – RSPP

    L’articolo “Riunione periodica” stabilisce l’obbligo del RSPP di indire una riunione almeno una volta all’anno. La riunione è obbligatoria per tutte le aziende con più di 15 dipendenti.

    Alla riunione devono essere presenti: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS.

    Gli argomenti oggetto della riunione devono essere:

    • DVR (Documento Valutaioen Rischi)
    • andamento degli infortuni e delle malattie professionali in azienda
    • scelta e caratteristiche dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale)
    • programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti.

  • Stress Lavoro Correlato: le fonti

    Stress Lavoro Correlato: le fonti

    Secondo l’Accordo Europeo sullo Stress Lavoro Correlato siglato nel 2004, lo stress è definibile come “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che alcuni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro”.

    Dal 1 gennaio 2011 è obbligatorio per le aziende italiane valutare anche lo Stress Lavoro Correlato, obbligo già anticipato dal decreto legislativo 81/2008 in conformità all’Accordo Europeo del 2004 sopracitato.

    La valutazione del rischio da parte del datore di lavoro deve essere effettuata con frequenza non inferiore ai tre anni, salvo i casi in cui valutazioni precedenti su uno specifico soggetto non segnalino l’esigenze di svolgere la valutazione a intervalli più ravvicinati.

    Lo Stress Lavoro Correlato è definibile, dal lato umano, come la percezione che il lavoratore avverte quando le richieste dell’organizzazione e dell’ambiente lavorativo eccedono le sue capacità individuali e professionali per fronteggiare tali richieste.

    Fonti dello Stress Lavoro Correlato

    Le fonti dello Stess Lavoro Correlato possono essere definite su due distinti piani: il primo riguarda le fonti di stress che derivano dall’ambiente di lavoro e le seconde invece dal contenuto specifico del lavoro.

    Per quanto riguarda le prime riconosciamo tra le principali fonti di stress:

    • cultura organizzativa dell’azienda (scarsa comunicazione, scarso sostegno e assenza di obiettivi professionali)
    • definizione della carriera professionale e del ruolo dell’individuo all’interno dell’azienda
    • difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali sul luogo di lavoro

    Sono invece fonti di Stress che dipendo dal contenuto del lavoro:

    • orari di lavoro pesanti
    • carichi di lavoro eccessivi
    • organizzazione del lavoro non conforme alle competenze professionali
    • carenze infrastrutturali (scarsa illuminazione, spazi insufficienti, scarse condizioni igieniche e temperature non ottimali)

    Check list per la valutazione dello Stress Lavoro Correlato

    Sono diverse le linee guida indicate per l’identificazione e la valutazione dello Stress sui luoghi di lavoro.

    Importante è non ricercare situazione di stress delle singole persone all’interno dell’organizzazione. È bene operare una valutazione che vada ad evidenziare eventuali fonti di stress localizzate per aree aziendali o reparti.

    L’utilizzo di questionari o check list da sottoporre a campione sono una pratica utilizzata per la valutazione di questo rischio e hanno l’obiettivo di individuare le persone, le aree o i reparti che sono soggetti al rischio e quindi di implementare le misure preventive necessarie.

  • Rischio lavoro a videoterminale

    Rischio lavoro a videoterminale

    Il decreto legislativo 81/2008, che disciplina e tutela la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, stabilisce anche le regole che riguardano l’uso del videoterminale (VDT).
    Che si tratti di computer con schermo fisso o computer portatili, i lavoratori che utilizzano videoterminali sono soggetti al rispetto delle regole e delle prevenzioni contenute nella normativa.
    Come per tutti gli altri rischi, è fatto obbligo ai datori di lavoro di formarsi e di formare su questo specifico rischio per tutelare la salute dei lavoratori.

    Definizione di “videoterminale”

    L’art. 173 del d. lgs. 81/2008 definisce come videoterminale “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”.
    Lo stesso articolo dà anche una definizione del “lavoratore” che deve seguire le regole fissate dal decreto: “il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali”.

    Valutazione del rischio videoterminale

    In occasione della redazione del DVR, spetta al datore di lavoro compiere un’analisi delle postazioni lavorative per evidenziare eventuali problemi, così da implementare le adeguate misure di prevenzione.
    In particolare nel Documento di Valutazione dei Rischi devono essere indicati:

    • eventuali problemi relativi alla postura
    • eventuali rischi per la vista e per gli occhi
    • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

    Le pause per i lavoratori che utilizzano videoterminali

    La normativa stabilisce misure di prevenzione, se vogliamo, ancor più “rigide” rispetto ad altri rischi legati al settore impiegatizio, raccomandando di fare pause durante lo svolgimento dell’attività.
    In particolare il lavoratore è tenuto a osservare una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore di attività svolta davanti a un videoterminale.
    I contratti di lavoro collettivi per le categorie di lavoro esposte a questo rischio, incorporano già questa specifica. Le pause devono essere attentamente osservate dai lavoratori così come stabilito dalla norma e non possono essere cumulate.